Il diritto di abitazione incide nella determinazione del valore del bene immobile che gli ex coniugi vogliono dividere?
Non si deve considerazione l'assegnazione del godimento della casa familiare in occasione della divisone dell'immobile quando l'immobile venga attribuito al coniuge titolare del diritto.
La Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza del 20 dicembre 2018 n. 33069, ha riaffermato un importante principio ovvero che in sede di scioglimento della comunione, sia essa legale o convenzionale, non incide il diritto di abitazione sull'immobile per la determinazione del valore di mercato del bene nell'ipotesi che lo stesso sia attribuito al coniuge, titolare del diritto di godimento, in forza dell'assegnazione della casa familiare, poiché se così non fosse, si realizzerebbe un indebito arricchimento a favore dell'assegnatario.
La Cassazione oltre a precisare che :
" l'assegnazione del godimento della casa familiare, ex art 155 quater c.c., ovvero in forza della legge sul divorzio, non può essere considerata in occasione della divisione dell'immobile in comproprietà tra i coniugi al fine di determinare il valore di mercato del bene qualora ( come avvenuto nel caso di specie) l'immobile venga attribuito al coniuge titolare del diritto al godimento stesso, atteso che tale diritto è attribuito nell'esclusivo interesse dei figli e non del coniuge affidatario, e diversamente, si realizzerebbe una indebita locupletazione a suo favore, potendo egli, dopo la divisione, alienare il bene a terzi senza alcun vincolo e per il prezzo integrale"
ha precisato che non può non essere considerato nello stimare il bene per la formazione delle quote ai fini della divisione che :
" in ipotesi di assegnazione in proprietà esclusiva della casa familiare, di cui i coniugi erano comproprietari, al coniuge affidatario dei figli, si riunisce nella stessa persona il diritto di abitare nella casa familiare, che perciò si estingue automaticamente, e il diritto dominicale sull'intero immobile, che rimane privo di vincoli"
E quindi:
" in sede di valutazione economica del bene " casa familiare" nel giudizio di scioglimento della comunione, il diritto di abitazione conseguente al provvedimento di assegnazione non deve, pertanto, influire in alcun modo sulla determinazione del conguaglio dovuto dall'altro coniuge".
Già precedentemente la Corte aveva espresso detto orientamento ( Cass. 17.09.2001 n.11630, Cass.19.12.20014 n.27128precisando tra l'altro che qualora si fosse operata una decurtazione del valore a favore del coniuge assegnatario l'immobile ( casa coniugale) il coniuge non assegnatario sarebbe stato ingiustificatamente penalizzato " con la corresponsione di una somma che non sarebbe rispondente alla metà dell'effettivo valore venale del bene: il che è comprovato dalla considerazione che, qualora intendesse rivenderlo a terzi, l'assegnatario in proprietà esclusiva potrebbe ricavare l'intero prezzo di mercato, pari al valore venale del bene, senza alcuna diminuzione"