ILLEGITTIMA NOTA MIUR SUL NON RICONOSCIMENTO TITOLI ABILITAZIONE INSEGNAMENTO

Posizione del Miur sui titoli di abilitazione all'insegnamento esteri, in particolar modo quelli conseguiti in Romania

8 MAG 2019 · Tempo di lettura: min.
ILLEGITTIMA NOTA MIUR SUL NON RICONOSCIMENTO TITOLI ABILITAZIONE INSEGNAMENTO

Il MIUR, con la nota 5636 del 2 aprile 2019 ha posto chiarezza sulla questione del riconoscimento dei titoli di abilitazione all'insegnamento conseguiti all'estero e, nel caso specifico, in Romania.

In particolare, è stato sancito che i titoli acquisiti in Romania al termine di percorsi denominati "Programului de studii psichopedagogice, Nivelul I e Nivelul II" non possono essere ritenuti validi per l'accesso all'insegnamento, né di posto comune né di sostegno.

Nello specifico, per quanto attiene a quest'ultima classe di insegnamento, il MIUR statuisce che il titolo di sostegno conseguito in Romania vale esclusivamente per le scuole speciali, differenziandosi nettamente dal sistema scolastico italiano, ove l'insegnamento di sostegno avviene nelle classi comuni. Pertanto, la ratio posta alla base delle argomentazioni sostenute mediante la nota 5636 del 2 aprile 2019, trova giustificazione nel fatto che sussisterebbe una sostanziale differenza tra i due sistemi scolastici messi a confronto inerente alle metodologie di intervento e/o inclusione adottate a favore dei soggetti portati di BES. Di fatti, mentre in Romania, l'insegnante di sostegno è chiamato ad educare uno studente disabile avvalendosi di classi speciali istituite ad hoc per tale esigenza, in Italia il supporto di docenza in tal senso avviene all'interno delle classi comuni , composte da studenti diversamente abili e non, alle quali viene assegnato un insegnante specializzato sul sostegno stesso.

Tanto precisato, non rimane che interrogarsi sulla legittimità del diniego di riconoscimento dei titoli di abilitazione straniera avanzata dal MIUR in Italia, dal momento che cosi facendo incorre nella violazione di una serie di principi a livello internazionale e non.

Ed infatti, a ben vedere, quanto alle norme di diritto interno il MIUR nell'avviso , non ha tenuto in alcuna considerazione del principio dell'accesso parziale disciplinato dal combinato disposto dell'art. 1 bis del D.lgs.n.206/2007 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE secondo cui "Il presente decreto disciplina, altresi', il riconoscimento delle qualifiche professionali gia' acquisite in uno o piu' Stati membri dell'Unione europea e che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitare nello Stato membro di origine la professione corrispondente, ai fini dell'accesso parziale ad una professione regolamentata sul territorio nazionale, nonche' i criteri relativi al riconoscimento dei tirocini professionali effettuati da cittadini italiani in un altro Stato membro", e dal successivo art. 5 septies co.1 del medesimo D.lgs.n.206/2007 . A ciò si aggiunga che la Corte di Giustizia Europea a far data dalla nota sentenza " Morgenbesser" del 13 novembre 2003 C-313/2001 (cfr. anche sentenza CGE 15 ottobre 1987 causa n 222/86 Heylens e a ; 7 maggio 1991 C-340/89 Vlassopoulou ; 7 maggio 1992 C -104/91 Aguirre Borrell.), ha asserito che nel caso qualora un cittadino di uno stato membro intende svolgere una professione regolamentata e consegue una specializzazione a ciò orientata in un altro paese, chiedendone in seguito il riconoscimento presso il proprio paese di origine, quest'ultimo DEVE " disporre una valutazione del titolo "in bonam partem", cioè finalizzata in via di principio alla "salvezza degli effetti della qualifica conseguita in un altro paese" , anche quando essa non soddisfi pienamente, ma solo parzialmente, i requisiti fissati in quella legislazione : ciò al fine di garantire il diritto alla libertà di circolazione previsto dall'art.45 del trattato fondativo dell'Unione Europea

Resta da considerare il fatto che l'avviso 5636 del 02.04.2019, che afferma che "..le istanze di riconoscimento presentate sulla base dei certificati di conseguimento della formazione psicopedagogica sono da considerarsi rigettate..", non è un provvedimento di rigetto dell'istanza in senso tecnico bensì una decisione del Direttore Generale del Miur che, certo con buona probabilità, sarà posta alla base dei successivi decreti di rigetto di similari posizioni. Di certo, il MIUR non può non tenere conto del fatto che all'incirca 6 mila docenti italiani si sono avvalsi di percorsi stranieri ai fini dell'abilitazione all'insegnamento, molti dei quali sono già entrati da tempo di ruolo all'interno delle scuole italiane.

Scritto da

Studio Legale Avv. Sorbara

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