In arrivo il Ddl sulle bufale online

Il Ddl è stato duramente criticato perché potrebbe mettere in pericolo la libertà di informazione.

21 AGO 2017 · Tempo di lettura: min.
In arrivo il Ddl sulle bufale online

Quali sono le novità previste dal disegno di legge sulle cosiddette "fake news"?

Internet è un mezzo formidabile se utilizzato nel modo corretto. Permette di informarci e di essere connessi al resto del mondo in un solo click. Eppure questo strumento viene utilizzato anche per mettere in giro le cosiddette "bufale" o "fake news", ossia notizie false e ingannevoli. Questo tipo di informazioni può avere delle conseguenze piuttosto gravi; pensiamo, ad esempio, a quegli articoli che parlano di cure miracolose (e totalmente false) sul cancro.

Per cercare di limitare questo fenomeno, è in esame al Senato, nelle commissioni riunite affari costituzionali e giustizia, il ddl intitolato "Disposizioni per prevenire la manipolazione dell'informazione online, garantire la trasparenza sul web e incentivare l'alfabetizzazione mediatica". Quali sono le novità attualmente presenti nel decreto?

Attraverso il primo articolo del ddl, viene inserito un nuovo articolo nel Codice Penale, il 656-bis. Secondo il primo comma:

"chiunque pubblichi o diffonda notizie false, esagerate o tendenziose che riguardino dati o fatti manifestamente infondati o non veritieri, attraverso social media o altri siti che non siano espressione di giornalismo online, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'ammenda fino a euro 5.000".

Se ai casi previsti dal primo comma si aggiunge anche l'alta diffusione e il reato di diffamazione, la persona danneggiata può richiedere, oltre al risarcimento dei danni previsto dall'articolo 185 del codice penale, un indennizzo.

Nello stesso articolo, il 656-bis, si specifica inoltre che, nei casi in cui le fake news possono destare pubblico allarme o arrecare danno agli interessi pubblici, la reclusione sarà non inferiore ai dodici mesi, mentre l'ammenda potrà raggiungere i 5000 euro.

L'articolo 265-ter, invece, punisce chi pubblica bufale online creando "campagne d'odio contro individui" o minando il processo democratico, anche a fini politici, con un'ammenda che può raggiungere i 10.000 e con reclusione non inferiore a due anni.

Nell'articolo 3 del disegno di legge viene regolata l'apertura di qualsiasi "piattaforma informatica destinata alla pubblicazione o diffusione di informazione" con l'obiettivo di evitare l'anonimato e promuovere una maggiore trasparenza online. L'amministratore della piattaforma dovrà comunicare al tribunale territorialmente competente i seguenti dati:

  • l'Url (Uniform resource locator) della piattaforma informatica;
  • nome e cognome;
  • domicilio;
  • codice fiscale;
  • indirizzo di posta elettronica certificata (Pec).

Il resto degli articoli del disegno di legge riguardano la possibilità di una rettifica rapida in caso di aver pubblicato un'informazione falsa e la possibilità di richiedere la rimozione dei contenuti ritenuti diffamatori. L'articolo 6 è dedicato alla formazione dei più giovani, all'interno delle scuole, con lo scopo di migliorare l'"alfabetizzazione mediatica" e di fomentare un miglior utilizzo dei media online.

Il disegno di legge non ha avuto una buona accoglienza, ricevendo critiche da una grande parte dell'opinione pubblica. Pur conoscendo tutti il pericolo delle bufale online, secondo molti questa legge, se utilizzata in modo errato, potrebbe essere molto pericolosa per la libertà di espressione e per il diritto all'informazione.

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