La convivenza, ripresa dopo la separazione
In tema di divorzio, la convivenza, ripresa dopo la separazione ed idonea ad interromperla, non deve essere caratterizzata dalla temporaneità.
Cassazione civile sez. VI 29/12/2014 n. 27386
In tema di divorzio, la convivenza, ripresa dopo la separazione ed idonea ad interromperla, non deve essere caratterizzata dalla temporaneità, dovendosi ricostituire concretamente il preesistente vincolo coniugale, nella sua essenza materiale e spirituale, di certo non realizzabile se l'altro coniuge si trova in carcere (respinta la tesi della moglie che aveva eccepito la riappacificazione con il coniuge, atteso che lo stesso aveva utilizzato temporaneamente la casa coniugale per ragioni contingenti alla sua uscita dal carcere).
Cassazione civile sez. VI 24/12/2014 n. 27386
Per interrompere gli effetti della separazione ai fini della dichiarazione di scioglimento del matrimonio, la ripresa della convivenza non deve essere caratterizzata da temporaneità, essendo necessaria una concreta ricostruzione del preesistente vincolo coniugale nella sua peculiare essenza materiale e spirituale (rigettato, nella specie, il ricorso della ex moglie avverso la sentenza della Corte di merito che aveva confermato lo scioglimento del matrimonio, atteso che non vi era alcuna prova della dedotta riconciliazione tra le parti dal momento che l'ex marito usava la casa coniugale come alloggio quando usciva dal carcere ove era detenuto)
Con l'ordinanza n. 27386, depositata il 24 dicembre 2014, la Sesta Sezione Civile della Suprema Corte ha rigettato il ricorso della ex moglie avverso la sentenza della Corte di merito che aveva confermato lo scioglimento del matrimonio ed ha ribadito il proprio orientamento in tema di riconciliazione tra coniugi.
La coabitazione temporanea non interrompe la separazione. Come noto, ai sensi dell'art. 157, comma 1, c.c., i coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l'intervento del giudice, con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione, ma la Suprema Corte, concordando con quanto affermato dai giudici di merito, ha precisato che la convivenza ripresa dopo la separazione ed idonea ad interromperla, non deve essere caratterizzata da temporaneità, dovendosi ricostruire concretamente il preesistente vincolo coniugale, nella sua peculiare essenza materiale e spirituale, certamente non realizzabile se l'altro coniuge si trova per alcuni periodi in carcere. I giudici di legittimità hanno ribadito quanto già affermato in precedenza (Cass. Civ., n. 1227/2000) sulla riconciliazione si segnalano: Cass. civ., n. 12314/2007; Cass. civ., n. 19497/2005; Cass. civ., n. 12427/2004; Cass. civ., n. 2217/2000; Cass. civ., n. 4748/1999; Cass. civ., n. 6031/1998; Cass. civ., n. 4056/1997; Cass. civ., n. 72/1987).