​La Tutela dell'Acquirente nella Compravendita di Animali

La Suprema corte analizza e chiarisce la posizione di consumatore dell'acquirente di un animale domestico e le conseguenti garanzie per vizi occulti o meno dell'animale

9 DIC 2024 · Tempo di lettura: min.
​La Tutela dell'Acquirente nella Compravendita di Animali

La recente ordinanza della Corte di Cassazione offre interessanti spunti di riflessione sulla delicata questione della compravendita di animali domestici e, in particolare, sulle tutele previste per l'acquirente nel caso di vizi o malformazioni dell'animale. Il caso esaminato riguarda l'acquisto di un cane che presentava diverse problematiche: l'assenza di coda e di un testicolo, oltre a gravi malformazioni genetiche a carico delle vertebre e dei tessuti molli.

La vicenda processuale si è sviluppata attraverso più gradi di giudizio, culminando con una pronuncia che ha definitivamente chiarito diversi aspetti cruciali della disciplina applicabile. In primo luogo, la Corte ha affrontato la questione della qualifica degli acquirenti come consumatori, ribadendo un principio fondamentale: chi acquista un animale da compagnia per esigenze personali e familiari deve essere considerato consumatore a tutti gli effetti, con la conseguente applicazione delle tutele previste dal Codice del Consumo.Un aspetto particolarmente interessante della decisione riguarda la distinzione tra vizi evidenti e vizi occulti. Nel caso specifico, mentre l'assenza di coda e di un testicolo erano anomalie immediatamente riconoscibili (e quindi non coperte da garanzia), le malformazioni genetiche costituivano vizi occulti che si sono manifestati solo successivamente. Questa distinzione è cruciale perché determina l'ambito di applicazione della garanzia per vizi.La Corte ha anche affrontato il tema della responsabilità del venditore professionale, sottolineando come questi sia tenuto a un livello di diligenza particolarmente elevato. Nel caso in esame, il venditore aveva garantito la salute del cucciolo senza però accertarsi delle reali condizioni patologiche, ponendo così gli acquirenti in una situazione di inconsapevolezza rispetto alle sofferenze che l'animale avrebbe dovuto affrontare e alle spese necessarie per le cure.Particolarmente rilevante è l'affermazione secondo cui, nella vendita di animali, non ci si può limitare ad applicare meccanicamente le norme sulla vendita di beni mobili. La peculiarità dell'oggetto della compravendita - un essere vivente - richiede infatti particolari cautele e adeguamenti nella disciplina applicabile. Questo principio si riflette anche sui rimedi disponibili per l'acquirente: non solo la riduzione del prezzo (come era stato inizialmente stabilito), ma anche la possibilità di chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni.La sentenza ha anche il merito di chiarire il rapporto tra la normativa civilistica generale e quella consumeristica, stabilendo una chiara preferenza per quest'ultima quando applicabile. Questo significa che, nel caso di vendita di animali a consumatori, si applica primariamente la disciplina del Codice del Consumo, con particolare riferimento alla garanzia di conformità del bene.Un altro aspetto significativo riguarda l'onere della prova: il venditore professionale non può limitarsi a dichiarare di non conoscere eventuali patologie dell'animale, ma deve dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie per verificarne lo stato di salute. Nel caso specifico, il venditore non ha fornito alcuna prova in tal senso, risultando quindi responsabile per i vizi occulti manifestatisi successivamente alla vendita.La decisione si conclude con il rigetto del ricorso e la conferma della sentenza d'appello, stabilendo un importante precedente per casi analoghi. La pronuncia rappresenta un significativo passo avanti nella tutela degli acquirenti di animali domestici, bilanciando le esigenze di protezione del consumatore con la particolare natura del bene oggetto della compravendita.In conclusione, questa sentenza costituisce un importante riferimento per la disciplina della compravendita di animali, sottolineando come il diritto debba adattarsi alle peculiarità del caso concreto, specialmente quando si tratta di esseri viventi, e garantendo una tutela effettiva agli acquirenti che si trovino ad affrontare situazioni analoghe.

Scritto da

Studio legale Avv. Giulio Mario Guffanti

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