Licenziamento per scarso rendimento
Il licenziamento per scarso rendimento costituisce una ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo che onera il datore dal dimostrare il colpevole inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore
Cass., sez. lav., 6 aprile 2023, n. 9453, ord. - Pres. Doronzo - Rel. Caso - T.S. contro Banca di Cividale Società Cooperativa per Azioni
Il licenziamento per scarso rendimento - che rientra nel giustificato motivo soggettivo - richiede che il datore di lavoro - onerato della prova - dimostri non solo il mancato raggiungimento del risultato atteso o l'oggettiva sua esigibilità, ma anche che esso deriva da colpevole inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore nell'espletamento della propria normale prestazione.
Il caso Il Tribunale di Treviso, riformando l'ordinanza con cui aveva applicato la tutela ex art. 18, comma 6, legge n. 300/1970, riqualificava il licenziamento (intimato per giusta causa) in recesso per giustificato motivo soggettivo, condannando il dipendente a restituire le somme corrisposte in esecuzione dell'ordinanza.
In particolare, nel decidere in tal senso, si richiamava l'art. 44, comma 1, lett. d), del Ccnl applicato, che contemplava come licenziamento per giustificato motivo quello fondato su un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore.
La sentenza della Corte d'Appello di Venezia 27 novembre 2019, escluso che si fosse trattato di un recesso ritorsivo, concludeva che, pur essendo l'inadempimento del lavoratore limitato nel tempo (da novembre 2015 ad aprile 2016, con particolare riguardo al primo trimestre 2016 quanto alla comparazione con i colleghi), la sua intensità (ovvero lo scarso rendimento in termini di visite a clienti e raccolta) era stata notevole nel citato periodo, e che tale inadempimento, unito alla mancanza di elementi obiettivi che giustificassero la riduzione dell'attività, comportava che la condivisibilità della sentenza reclamata.
Il lavoratore ricorre denunciando la violazione dell'art. 5, legge 15 luglio 1966, n. 604 (onere della prova a carico del datore). Ma tale motivo è stato rigettato visto l'orientamento di legittimità prevalente e, quindi, del principio di cui alla massima.
In particolare, la Corte di merito, dopo aver contestato il modestissimo numero di visite alla clientela effettuate e l'acquisizione di un solo nuovo cliente nel primo trimestre 2016, aveva accertato che tale prestazione era risultata enormemente inferiore a quella resa dai colleghi (16 visite a clienti contro le 120 degli altri addetti all'ufficio sviluppo).
L'indagine di merito ha anche permesso di accertare che il ricorrente già possedeva una pregressa specifica esperienza nelle mansioni e nel medesimo territorio, non essendo stato in alcun modo emarginato o privato di dotazioni e tecnologie insufficienti o diverse da quelle dei colleghi.
In buona sostanza, secondo la Suprema Corte, il licenziamento per scarso rendimento costituisce un'ipotesi di recesso del datore per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore, che si pone come specie della risoluzione per inadempimento ex artt. 1453 ss. c.c., sicché, posto che il mancato raggiungimento di un risultato prefissato non costituisce di per sé inadempimento, ove siano individuabili i parametri per accertare se la prestazione è eseguita con diligenza e professionalità medie, proprie delle mansioni affidate al lavoratore, lo scostamento da essi può costituire indice di non esatta esecuzione della prestazione, in base a una valutazione complessiva dell'attività resa per un apprezzabile periodo di tempo.
Quindi è legittimo il licenziamento per scarso rendimento ove sia provata un'evidente violazione della diligente collaborazione dovuta dal dipendente - a lui imputabile in conseguenza dell'enorme sproporzione tra gli obiettivi fissati dai programmi di produzione e quanto effettivamente realizzato nel periodo di riferimento - tenuto conto della media dell'attività svolta dai vari dipendenti, indipendentemente dal conseguimento di una soglia minima di produzione. In senso conforme: Cass. civ., sez. lav., 9 luglio 2015, n. 14310, in Mass. giust. civ., 2015; Cass. civ., sez. lav., 4 settembre 2014, n. 18678, in Lav. giur., 2015, pag. 167; Cass. civ., sez. 17 settembre 2009, n. 20050, in Guida dir., 2009, 46, pag. 47. CONTRATTI A TERMINE