Decreto fiscale, stralcio dei debiti: come funziona?

Non tutti però, potranno usufruire di questa misura. Esistono alcune categorie di debiti che non potranno essere annullate.

8 NOV 2018 · Tempo di lettura: min.
Decreto fiscale, stralcio dei debiti: come funziona?

Una delle novità contenute nel decreto fiscale riguarda lo stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010.

Sono tante le novità introdotte dal decreto fiscale presente nel decreto legge del 23 ottobre 2018, n. 119. Il testo, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 ottobre 2018, è entrato in vigore dal 24 ottobre scorso. Una delle principali novità del decreto riguarda il cosiddetto “stralcio” dei debiti. Nel primo comma dell’articolo 4, intitolato “Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010”, infatti, si legge che:

“I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati”.

L’obiettivo finale di questa misura, dunque, è quello di eliminare i debiti minimi, fino a mille euro, affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010. Per ottenere questo beneficio, secondo il testo, non sarà necessario inoltrare nessuna domanda, ma avverrà direttamente.

Non tutti però, potranno usufruire di questa misura. Esistono alcune categorie di debiti che non potranno essere annullate. Secondo il quarto comma dell’articolo 4, infatti, sono esclusi:

  • le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
  • i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
  • le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • le risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione.

Secondo quanto previsto dal primo comma, l’annullamento dei debiti previsto dal testo avverrà il 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. Il testo, inoltre, specifica che sarà l’agente della riscossione a trasmettere agli enti interessati l'elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica.

Cosa succede se questi debiti sono già stati pagati?

Dipende. Secondo il secondo comma dell’articolo 4, le somme versate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto restano definitivamente acquisite. Nel caso delle somme versate dalla data di entrata in vigore del decreto, invece, queste saranno imputate alle rate da corrispondersi per altri debiti.

Tuttavia, in mancanza, a debiti scaduti o in scadenza, le somme verranno rimborsate “ai sensi dell'articolo 22, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112”. In questo caso, l'agente della riscossione presenterà all'ente creditore una richiesta di restituzione delle somme riscosse dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2018. In caso di mancata erogazione nel termine di 90 giorni dalla richiesta, specifica il secondo comma, l'agente della riscossione e' autorizzato a compensare il relativo importo con le somme da riversare.

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