MISURE STRAORDINARIE E URGENTI A SOSTEGNO DELLA FILIERA DELLA STAMPA COSICCOME INTRODOTTE DAL D.L. N. 18/2020

agevolazioni alla filiera della stampa in relazione agli investimenti pubblicitari e al credito di imposta concesso al commercio in quotidiani e periodici

26 MAR 2020 · Tempo di lettura: min.
MISURE STRAORDINARIE E URGENTI A SOSTEGNO DELLA FILIERA DELLA STAMPA COSICCOME INTRODOTTE DAL D.L. N. 18/2020

MISURE STRAORDINARIE E URGENTI A SOSTEGNO DELLA FILIERA DELLA STAMPA COSICCOME INTRODOTTE DAL D.L. N. 18/2020

A cura dell'Avv. Ruggero Petrelli

Tra le misure di sostegno alla sanità e all'economia introdotte con il D.L. 18/2020 (c.d. Cura Italia) figurano incentivi fiscali per gli investimenti pubblicitari nella filiera della stampa, nonché per le attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali riviste e periodici.

(i)Il riferimento normativo:

Art. 98

(Misure straordinarie urgenti a sostegno della filiera della stampa)

1. All'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazione dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:

"1-ter. Limitatamente all'anno 2020, il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 30 per cento del valore degli investimenti effettuati, nel limite massimo di spesa stabilito ai sensi del comma 3 e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea richiamati al comma 1. Ai fini della concessione del credito d'imposta si applicano, per i profili non derogati dalla presente disposizione, per quanto compatibili, le norme recate dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90. Per l'anno 2020, la comunicazione telematica di cui all'articolo 5, comma 1, del predetto decreto è presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre del medesimo anno, con le modalità stabilite nello stesso articolo 5. Le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020 restano comunque valide.

2. All'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole "2.000 euro" sono sostituite con le seguenti "2.000 per l'anno 2019 e 4.000 euro per l'anno 2020";

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per l'anno 2020, il credito d'imposta è esteso alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita e può essere, altresì, parametrato agli importi spesi per i servizi di fornitura di energia elettrica, i servizi telefonici e di collegamento a Internet, nonché per i servizi di consegna a domicilio delle copie di giornali".

(ii)I soggetti beneficiari:

L'art. 57bis, c. 1, D.L. 50/2017, stabilisce la concessione di incentivi fiscali a imprese, lavoratori autonomi e enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche online e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali. Ai sensi del DPCM 90/2018, art. 3, c. 1, gli investimenti ammessi al credito d'imposta sono quelli riferiti all'acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali, effettuati esclusivamente su giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea ovvero editi in formato digitale ovvero nell'ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali. Gli investimenti pubblicitari ammissibili al credito d'imposta sono effettuati su emittenti radiofoniche e televisive locali iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione e su giornali iscritti presso il competente Tribunale ovvero presso il menzionato Registro degli operatori di comunicazione e dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile.

Sono invece escluse dalle agevolazioni fiscali le spese sostenute per l'acquisto di spazi nell'ambito della programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere televendite di beni e servizi di qualunque tipologia nonché quelle per la trasmissione o per l'acquisto di spot radio e televisivi di inserzioni o spazi promozionali relativi a servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovraprezzo.

(iii)L'agevolazione fiscale:

Chiarito chi e in che limiti possa usufruire dell'agevolazione fiscale occorre precisare in cosa consista l'incentivo statale di recente introduzione. A differenza della normativa previgente (e ancora in vigore, ove non si applichi la disciplina in esame) che garantiva un credito di imposta in percentuale sull'incremento degli investimenti pubblicitari rispetto all'anno fiscale precedente, la nuova disposizione prevede che, limitatamente all'anno 2020, i beneficiari possano usufruire di un credito di imposta pari al 30% del complesso degli investimenti pubblicitari effettuati (pertanto senza alcun raffronto con l'importo investito in pubblicità nell'anno 2019).

Il credito d'imposta come sopra introdotto é utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Solo per l'anno 2020, il termine per la comunicazione telematica[1] è posticipato dal 1 al 30 Settembre 2020 (rimanendo in ogni caso valide le comunicazioni telematiche effettuate tra 1 e 31 Marzo 2020 (termine ordinario).

(iv)Ulteriore agevolazione fiscale per gli esercenti attività commediali di vendita di giornali, riviste e periodici:

Oltre al credito di imposta previsto al comma 1 dell'art. 98, il D.L. 18/2020 introduce una ulteriore agevolazione per gli esercenti di attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali riviste e periodici. Il testo della disposizione, come modificata dal D.L. in esame, risulta oggi essere il seguente "Per gli anni 2019 e 2020, agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettagliodi giornali, riviste e periodici é riconosciuto, nel limite di spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2019 e di 17 milioni di euro per l'anno 2020, un credito d'imposta parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI, Cosap e TARI con riferimento ai locali dove sisvolge la medesima attività di vendita di giornali, riviste e periodicial dettaglio, nonché ad altre eventuali spese di locazione oadaltre spese individuate con il decretodicuialcomma808,anchein relazione all'assenza di punti vendita della stampa nel territorio comunale. Il credito d'imposta di cui al presente comma é stabilito nella misura massima di 2.000 per l'anno 2019 e 4.000 euro per l'anno 2020. L'agevolazione si estende anche agli esercenti attività commerciali non esclusivi, come individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, a condizione che la predetta attività commerciale rappresenti l'unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento.

Per l'anno 2020, il credito d'imposta è esteso alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita e può essere, altresì, parametrato agli importi spesi per i servizi di fornitura di energia elettrica, i servizi telefonici e di collegamento a Internet, nonché per i servizi di consegna a domicilio delle copie di giornali".

Il credito d'imposta é utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante modello F24.

Ne possono beneficiare: a) esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici; b) esercenti attività commerciali di vendita di merci abilitati alla vendita di quotidiani o periodici alle condizioni stabilite dall'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n.170, «cosiddetti punti vendita non esclusivi», a condizione che la predetta attività commerciale rappresenti l'unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento.

Per gli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici (individuate sub a), il credito d'imposta di cui all'art. 1 è parametrato agli importi pagati dal titolare del singolo punto vendita per i locali in cui si esercita la vendita, nell'anno precedente a quello dell'istanza di accesso al credito d'imposta, con riferimento alle seguenti voci:

a) imposta municipale unica - IMU;

b) tassa per i servizi indivisibili - TASI;

c) canone per l'occupazione di suolo pubblico - COSAP;

d) tassa sui rifiuti - TARI;

e) spese per locazione, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), a condizione che l'esercente operi come unico punto vendita esclusivo nel territorio comunale.

Per gli esercenti le attività individuate sub b) del presente decreto, il credito di imposta é parametrato alle medesime voci elencate al comma 1, e commisurato per punto vendita al rapporto tra i ricavi provenienti dalla vendita di giornali, riviste e periodici al lordo di quanto dovuto ai fornitori e i ricavi complessivi, considerando per le vendite soggette ad aggio o ricavo fisso il prezzo di cessione al pubblico.

Per beneficiare del credito di imposta è necessario presentare apposita domanda in via telematica, utilizzando l'apposito modello reso disponibile sul sito internet del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, tra il 1 e il 30 settembre dell'anno cui si riferisce il credito di imposta. La domanda deve essere corredata di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per ognuna delle voci di spesa che concorrono a formare la base di calcolo del credito di imposta.

L'ammontare del credito di imposta riconosciuto viene determinato per ciascun anno in relazione agli stanziamenti effettuati e alle domande pervenute.


[1] Art. 5 DPCM 90/2018 Procedura di accesso all'agevolazione:

1. Per accedere al credito di imposta i soggetti interessati, nel periodo compreso dal 1° marzo al 31 marzo di ciascun anno, presentano un'apposita comunicazione telematica con le modalità definite con provvedimento amministrativo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. La comunicazione di cui al comma 1 é sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, dell'ente non commerciale o dal lavoratore autonomo e contiene:

a)gli elementi identificativi dell'impresa, dell'ente non commerciale o del lavoratore autonomo, ivi compreso il codice

fiscale;

b) il costo complessivo degli investimenti pubblicitari effettuati o da effettuare sugli organi di cui all'articolo 3, comma 1;

c) la misura percentuale e l'ammontare complessivo dell'incremento dell'investimento pubblicitario realizzato o da realizzare con il raffronto con l'anno precedente con distinta evidenza per ciascun dei due fondi richiamati all'articolo 4, comma 1;

d) l'ammontare del credito di imposta richiesto distinto per ciascuno dei fondi di cui all'articolo 4, comma 1.

3. Entro il 30 aprile di ciascun anno, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri forma un elenco dei soggetti richiedenti il credito di imposta con l'indicazione dell'eventuale percentuale provvisoria di riparto in caso di insufficienza delle risorse e l'importo teoricamente fruibile da ciascun soggetto dopo la realizzazione dell'investimento incrementale. L'ammontare del credito effettivamente fruibile dopo l'accertamento inordine agli investimenti effettuati é disposto con provvedimento del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso.

4. Il credito d'imposta é indicato nella dichiarazione dei redditi relativa ai periodi di imposta di maturazione del credito a seguito degli investimenti effettuati e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo. I soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare indicano il credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre dell'anno di maturazione del credito riferito agli investimenti effettuati nell'anno solare.

Scritto da

Studio Legale Avv. Ruggero Petrelli

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