Nuove disposizioni per l'accesso al Fondo di solidarietà mutui prima casa (c.d. "Fondo Gasparrini").
Con gli ultimi interventi normativi legati all'emergenza sanitaria, il Governo ha deciso di estendere ulteriormente la casistica degli aventi diritto alla moratoria sui mutui prima casa.
Con l'entrata in vigore della L. 244/2007 (art. 2, commi da 475 a 480) il nostro ordinamento ha istituito il Fondo di solidarietà per i mutui utilizzati per l'acquisto della prima casa (c.d. "Fondo Gasparrini").
Nello specifico detta legge ha previsto la possibilità di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate - per non più di due volte e per un periodo massimo complessivo non superiore a diciotto mesi nel corso dell'esecuzione del contratto -,in presenza di determinate situazioni di temporanea difficoltà specificamente elencate (i.e.cessazione del rapporto di lavoro, morte o riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all'80%).
Con gli ultimi interventi normativi legati all'emergenza sanitaria, il Governo ha deciso di estendere ulteriormente la casistica degli aventi diritto alla moratoria sui mutui prima casa.
Nello specifico, la maglia dei soggetti che possono accedere all'agevolazioneè stata allargata come segue:
- con il DL 9/2020, a chi si è visto sospendere o ridurre l'orario di lavoro per almeno trenta giorni;
- con il DL 18/2020 «cura Italia», e per i prossimi nove mesi, anche ai lavoratori autonomi e liberi professionisti se certificano di aver subìto perdite su base trimestrale superiori al 33% sul fatturato e senza il tetto di 30.000,00 euro di reddito Isee necessario finora per accedere alla misura.
Allo stato, per poter indirizzare la domanda tramite la propria banca, bisogna attendere ancora l'emanazione dei provvedimenti che fisseranno i necessari chiarimenti sulle modalità attuative delle nuove disposizioni.
Quello che è certo già da ora, invece, è che potrà presentare l'istanza per l'accesso al benefici sopra indicati il proprietario di un immobile adibito ad abitazione principale, titolare di un mutuo contratto per l'acquisto dello stesso immobile di importo non superiore a 250.000,00 euro, in ammortamento da almeno un anno al momento della presentazione della domanda.
Per il periodo di sospensione il fondo pagherà alle banche, al posto dei mutuatari, solo il 50% della quota dei mancati interessi maturati sulle rate non versate, calcolati sulla base dell'Irs o dell'Euribor presi come riferimento per il calcolo del piano di ammortamento. Il restante 50% maturato durante la sospensione resterà a carico del titolare del finanziamento. Finita la sospensione il mutuatario riprenderà (applicando i tassi che ci saranno in quel momento) a pagare le rate partendo dalla quota capitale residua lasciata al momento della domanda e il piano di ammortamento verrà quindi allungato di un periodo pari alla durata della sospensione.