Pluralità dei mediatori immobiliari: la provvigione
Sentenza n. 979/2014: il diritto alla provvigione nelle ipotesi di pluralità di mediatori ex art. 1758 c.c.
La Corte d'Appello di Ancona affronta un problema spinoso: il diritto alla provvigione nelle ipotesi di pluralità di mediatori.
I giudici precisano preliminarmente che la provvigione non spetta quando, dopo una prima fase di trattative dall'esito negativo, le parti siano pervenute alla conclusione dell'affare in un secondo momento e per effetto di nuove iniziative non riconducibili alle prime o da queste condizionate.
Il diritto alla divisione della provvigione ex art. 1758 c.c. Sussiste, infatti, nella sola ipotesi di cooperazione simultanea tra i mediatori, ovvero qualora gli stessi abbiano agito in maniera autonoma, giovando, tuttavia, l'uno dell'attività dell'altro.
Qualora, invece, i due mediatori non abbiano cooperato simultaneamente e di comune intesa per la conclusione dell'affare, l'analisi circa la titolarità del diritto alla provvigione sarà sottoposta alla valutazione dell'efficienza causale dell'attività svolta dai rispettivi mediatori ai fini del perfezionamento del negozio giuridico.
In pratica, la stipula del contratto deve essere il frutto della ricerca autonoma del mediatore, valorizzata, poi, dalla parte con la realizzazione dell'acquisto.