Regolarizzazione e permesso di soggiorno a seguito Decreto Rilancio
Sanatoria 2020 quando, come e i requisiti per ottenere la regolarizzazione a seguito Decreto Rilancio
In forza del comma primo dell'art. 110 bis, i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso di un titolo di soggiorno ex art. 9 Decreto Legislativo n 286 del 1998, possono presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti nel territorio italiano o per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare ancora in corso con cittadini italiani o cittadini stranieri.
Allo stesso modo, invece, il comma secondo prevede che i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno, possono richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio italiano della durata di 6 mesi. Tale termine inizia a decorrere dalla presentazione dell'istanza.Le istanze suddette possono essere presentate previo pagamento di un contributo forfettario di euro 400 da parte del datore di lavoro per ciascun lavoratore che si intende far emergere, mentre di euro 160 per le ipotesi di cui al comma secondo.
quindi la possibilità è duplice: può il datore di lavoro presentare domanda di sanatoria dietro pagamento di 400 euro oltre a una somma forfettaria a titolo retributivo, contributivo e fiscale.
Oppure può la stessa colf con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019 richiederne uno temporaneo di 6 mesi per cercare un nuovo lavoro.
Se la ricerca va a buon fine, il permesso di soggiorno temporaneo viene trasformato in un permesso di lavoro della durata complessiva di 4 mesi. In questo caso la somma da versare è di 160 euro. Si tratta di una sanatoria che coinvolge i soli lavoratori (colf e non solo, stranieri e italiani) con la fedina penale pulita.
Per quanto riguarda i datori di lavoro si prevede che l'istanza debba contenere anche l'indicazione della durata del contratto di lavoro e la retribuzione convenuta (comma 4).Le istanze devono possono essere presentate ai sensi del comma 5:– all'INPS nel caso di lavoratori italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea;– allo Sportello Unico per l'immigrazione, nel caso di lavoratori stranieri;– alla Questura se riguardano il rilascio di permessi di soggiorno temporaneo.Nei casi di istanze presentate allo Sportello Unico per l'immigrazione, questo deve verificare l'ammissibilità delle dichiarazioni contenute e acquisire il parere della Questura sulla insussistenza di motivi ostativi e il parere dell'Ispettorato del lavoro territorialmente competente in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro. Dopo queste verifiche preliminari, lo Sportello unico dell'immigrazione convoca i soggetti interessati per la stipula del contratto di soggiorno, per la comunicazione obbligatoria di assunzione e la compilazione del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Nella diversa ipotesi di istanza per il rilascio di permesso di soggiorno temporaneo avanzata dal cittadino straniero presentata direttamente al Questore tra il 1 giugno e il 15 luglio del 2020, questa deve contenere anche tutta la documentazione comprovante l'attività lavorativa svolta nei settori indicati in precedenza.
Al momento della presentazione della domanda, viene consegnata una attestazione all'interessato che consente a questi di soggiornare legittimamente nel territorio italiano fino alle ulteriori determinazioni dell'Autorità. Tale attestazione consente anche lo svolgimento di lavoro subordinato, sempre nei settori indicati, nonché la possibilità di convertire la domanda di permesso di soggiorno temporaneo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
La normativa non si applica in maniera indiscriminata a tutti i lavoratori stranieri presenti sul territorio nazionale.Innanzitutto, la normativa prevista dal c.d. Decreto Rilancio si applica solo per i settori indicati nel comma 2 Ma non solo.
L'art. 110 bis comma 1° infatti si applica solamente agli stranieri che siano stati sottoposti a rilievi foto dattiloscopici prima dell'8 marzo 2020 o che abbiano soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data attraverso la prova di aver fatto la dichiarazione di presenza.Si tratta di una previsione che rischia di creare molti problemi perché sono numerosi i cittadini stranieri che non sono mai stati sottoposti a rilievi foto dattiloscopici o che non hanno reso la dichiarazione di presenza. Soggetti che quindi rischiano di non poter dare prova della loro presenza sul territorio prima della data indicata nel decreto e che pertanto non potranno regolarizzare la loro posizioni.Allo stesso modo, invece, la possibilità di richiedere un permesso di soggiorno temporaneo è limitata ai cittadini stranieri con permesso di soggiorno scaduto successivamente al 31 ottobre 2019.Sono naturalmente esclusi i lavoratori stranieri nei confronti dei quali è stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell'art. 13 commi 1 e 2 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 286, a quelli che risultino segnalati in base ad accordi o convenzioni internazionali ai fini della non ammissione nel territorio italiano; condannati, anche in via non definitiva, per reato in flagranza o per delitti contro la libertà personale o per reati inerenti gli stupefacenti, il favoreggiamento della immigrazione clandestina, il reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento in altre attività illecite. Sono infine esclusi tutti i soggetti considerati una minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato.
Avv. Elisabetta Sarcina