Responsabilità della Pubblica Amministrazione nel danno al pedone: la condotta del terzo
Chi risponde del danno subito dal pedone che inciampa in una buca del marciapiede? Cosa succede se l'Amministrazione presunta responsabile "scarica" la responsabilità su un terzo?
Il presente intervento si inserisce nel dibattito relativo alla responsabilità del terzo nei sinistri causati dalla Pubblica Amministrazione per la mancata osservanza degli obblighi di custodia e manutenzione dei luoghi pubblici quali strade, piazze ecc.
L'esempio classico di tale tipologia di sinistro - il cui riferimento normativo è l'articolo 2051 del Codice Civile - è quello del pedone che, non avvedutosi di una buca presente sul marciapiede, inciampi procurandosi lesioni personali. Di tali lesioni dovrà rispondere l'Ente proprietario del marciapiede (es. Comune).
Senza voler entrare dettagliatamente nel merito della questione – che negli anni ha visto copiosa giurisprudenza esprimersi in senso sia favorevole che sfavorevole nei confronti del pedone - ci vogliamo soffermare su una questione che spesso viene utilizzata dalle P.A. per negare la propria responsabilità: il fatto del terzo.
Nell'esempio sopra riportato il fatto e la conseguente responsabilità del terzo (come potrebbe asserire la P.A.) potrebbero essere individuati in un'attività posta in essere dallo stesso terzo, tale da esonerare da responsabilità l'Ente (ad esempio una manutenzione operata da un privato che sia andata ad inficiare sulla pavimentazione del marciapiede) Uno dei casi più comuni è quello relativo ai tombini / caditoie la cui manutenzione (e conseguentemente la responsabilità per i sinistri) secondo l'Ente chiamato in via principale a rispondere del danno, sarebbe imputabile al terzo, ovvero alla società proprietaria del tombino o che abbia in gestione la manutenzione della caditoia.
Contrariamente a tale interpretazione – spesso fornita dalle P.A. nel tentativo di esonerarsi da responsabilità - una recentissima sentenza del Tribunale di Milano (Sent. 10212/2016) afferma che: deve escludersi, invero, che il tombino ricada nella custodia [del terzo – ndr], che il Comune aveva chiesto di chiamare in causa, atteso che, anche ove fosse di proprietà di tale terzo, il Comune nella sua qualità di gestore della pubblica viabilità è tenuto a rispondere della sicurezza delle strade, se del caso recintando e proibendo il passaggio sulle aree sconnesse, quale quella in esame. In senso conforme si vedano, ex multis, anche Tribunale di Milano sentenza nr. 1918/2016 nonché Tribunale di Busto Arsizio sentenze nr. 2160/2016 e recentissima 345/2017.
Ancora, la Cassazione ribadisce che causa di esclusione della "responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. può rinvenirsi anche nella condotta del terzo allorché essa, rivelandosi come autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, risulti dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo (Cass. civ. Sez. III, 22-11-2016, n. 23727).
A conclusione di quanto riportato appare evidente che il fatto del terzo debba avere caratteristiche precise affinché possa essere ritenuto atto ad escludere la responsabilità dell'Ente, che nella maggior parte dei casi non ha, al di là delle argomentazioni che la P.A. espone a propria discolpa.