Soggetti deboli e amministrazione di sostegno
L'amministratore di sostegno: in quali circostanze occorre provvedere alla nomina e come effettuarla.
L'istituto dell'amministrazione di sostegno, introdotto con la legge n. 6 del 2004, mira a tutelare - in modo transitorio o permanente - anziani, disabili fisici o psichici, alcolisti, tossicodipendenti, malati, ossia persone che, seppure dotate di capacità di intendere e volere, per infermità o menomazioni fisiche o psichiche, anche parziali o temporanee, non hanno una totale autonomia nella vita quotidiana e si ritrovano nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi.
La nomina di un amministratore di sostegno, pertanto, aiuterà tali persone ad affrontare problemi concreti quali acquistare, vendere, affittare un appartamento o investire somme di denaro.
Il ricorso dovrà indicare nel dettaglio l'atto o le tipologie di atti per il quale è richiesta l'assistenza. Una volta depositato, il Giudice Tutelare fisserà la data d'udienza con termine alla parte ricorrente per notificare tale ricorso ai parenti entro il IV grado ed agli affini entro il II grado.
L'amministratore verrà nominato dal Giudice Tutelare e sarà scelto, preferibilmente, nello stesso ambito familiare dell'assistito. Qualora necessario, potrà nominarsi amministratore una persona estranea (ad esempio in caso di conflitto tra i parenti).
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