TRIBUTI LOCALI: VALE IL TERMINE DI PRESCRIZIONE BREVE QUINQUENNALE.
Per i tributi locali vale il termine di prescrizione quinquennale, decorrente dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo notificato al contribuente.
La Commissione Tributaria Provinciale di Milano, con la recentissima sentenza n. 2927 del 13/04/2017, è stata chiamata a pronunciarsi su un argomento di particolare interesse, riguardante il tema della prescrizione del diritto alla riscossione dei tributi locali.
In particolare, i giudici milanesi hanno sancito che per i tributi locali vale il termine di prescrizione breve quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., decorrente dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo ritualmente notificato al contribuente.
Nella specie, la questione sottoposta all'attenzione dei giudici di merito, riguardava una cartella di pagamento notificata nell'anno 2016, con cui veniva recuperata la Tassa di smaltimento dei rifiuti nonché i tributi provinciali relativi all'anno 2006.
Il contribuente, impugnando la cartella, ne chiedeva l'annullamento, lamentando l'intervenuta decadenza del diritto ad esigere la somma pretesa da parte del Comune.
Nella motivazione della sentenza i giudici, citando l'orientamento dalla giurisprudenza di legittimità ed in particolare della Corte di Cassazione sent. n. 4283/2010, hanno affermato che, in ordine ai tributi locali è applicabile l'art. 2948, n. 4 c.c. secondo cui si prescrivono in cinque anni "gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente o in termini più brevi".
Tale termine decorre dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo ritualmente notificato al contribuente.
Per tale ragione, la Commissione Tributaria Provinciale ha rigettato il ricorso del ricorrente evidenziando che la cartella di pagamento impugnata non rappresentava il primo atto notificato al contribuente per la riscossione della Tassa sui rifiuti 2006, essendo stato già notificato nell'anno 2012 un avviso di accertamento non impugnato e divenuto definitivo, il quale è considerato atto interruttivo della prescrizione del diritto vantato dal Comune.
In conclusione, i giudici di merito hanno ritenuto legittima la cartella di pagamento impugnata dal contribuente, in quanto notificata entro il termine di prescrizione quinquennale, decorrente dalla notifica dell'ultimo atto interruttivo emesso dal Comune, ovvero dell'avviso di accertamento notificato nel 2012.
Lecce, 24 luglio 2017
Avv. Chiara Candido