Ultime disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione.
L'art. 9 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, in vigore dal 9 aprile 2020, prevede una serie di interventi inerenti le procedure di concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione.
L'art. 9 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, in vigore dal 9 aprile 2020 prevede una serie di interventi inerenti le procedure di concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione, consistenti in:
1) proroga di 6 mesi dei termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione già omologati dal Tribunale, scadenti nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021;
2) nei procedimenti per l'omologazione dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione ancora pendenti alla data del 23 febbraio 2020, possibilità per il debitore di presentare, prima dell'udienza fissata per l'omologa, istanza di concessione di termine non superiore a 90 giorni per il deposito di nuovo piano e nuova proposta oppure nuovo accordo di ristrutturazione, al fine di tenere conto dei fattori economici sopravvenuti per effetto della crisi epidemica;
3) sempre in relazione ai procedimenti di omologa dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione ancora pendenti alla data del 23 febbraio 2020, possibilità per il debitore di optare per una soluzione più snella, consistente nella modifica unilaterale dei termini di adempimento originariamente prospettati nella proposta e nell'accordo mediante deposito, prima dell'udienza di omologa, di una apposita memoria con indicazione dei nuovi termini comunque non superiori ai 6 mesi rispetto alle scadenze originarie;
4) nella introduzione di un nuovo termine sino a 90 giorni di cui si può avvalere il debitore cui sia stato concesso, alternativamente, termine ai sensi dell'art. 161, comma sesto, l. fall. (c.d. "preconcordato" o "concordato in bianco") o termine ai sensi dell'art. 182 bis comma settimo l. fall.