Vendita dei diamanti e responsabilità della banca
Con una recente pronuncia il Tribunale di Verona ha ritenuto sussistente la responsabilità della banca intermediaria nella vendita di diamanti per violazione artt. 1175 e 1375 c.c.
La vicenda trae origine da un contratto di compravendita di diamanti da investimento offerti dalla società venditrice per il tramite del canale bancario.
L'acquirente ha proposto ricorso innanzi al Tribunale ritenendo di aver ricevuto, dalla banca, informazioni non complete e non veritiere circa l'investimento proposto; ha chiesto, quindi, l'annullamento del contratto per violazione delle norme del Testo Unico Bancario, nonchè, in alternativa, la risoluzione del contratto per violazione degli obblighi informativi, con conseguente risarcimento del danno.
Il Tribunale, pur escludendo l'applicazione delle norme previste dal T.U.B., in quanto la vendita dei oggetti preziosi non è riconducibile ad un'attività di investimento di natura finanziaria, ammette la responsabilità della banca intermediaria riconducendola alla violazione dei doveri di buona fede e correttezza disciplinati dagli artt. 1175 e 1375 c.c.
La fonte della responsabilità della banca si individua nel rapporto tra istituto di credito e cliente e sopratutto nell'affidamento che il secondo ha posto nel dovere di diligenza gravante sulla banca in virtù delle sue specifiche competenze professionali; competenze che il cliente non aveva motivo di mettere in dubbio in considerazione che l'offerta di acquisto dei diamanti era stata proposta dal proprio referente per gli investimenti in collegamento con l'offerta di altri prodotti finanziari.
Il comportamento posto in essere dalla banca ha, di fatto, tradito quell'affidamento e di conseguenza pregiudicato anche la fidelizzazione del cliente. Il dovere di buona fede non si esaurisce solo nel rispetto della legge e dei contratti, ma implica anche un generale obbligo di protezione dell'altro contraente.
Sulla base, quindi, della inosservanza degli obblighi di protezione del cliente, il Tribunale di Verona ha accolto la domanda di risarcimento danni presentata dal cliente, pregiudicato dall'operazione di acquisto dei diamanti.
Trib. Verona, Sez. III, 23 maggio 2019 (ordinanza)