Amanti e regali: quando si ha diritto alla restituzione?
Donazione, obbligazione naturale o donazione remuneratoria?
Si discute nel mondo del diritto quando l'amante possa pretendere la restituzione di regali di ingente valore.
Sono apparsi alcuni commenti sulla sentenza pubblicata il 19 settembre 2016 dalla II Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione n. 18280/16 (Presidente dott.sa Matera, relatore Cons. dott. D'Ascola), che possono orientare erroneamente al contenuto della pronuncia del Giudice di legittimità, sul tema di quando sia giustificato pretendere la restituzione di regali compiuti nel corso di una relazione sentimentale.
Alcuni commenti, infatti, sembrano orientati a far credere che regali di valore e preziosi debbano essere restituiti quando la loro dazione impoverisca il patrimonio del donante ma tale lettura non è adeguatamente propensa a cogliere il significato della pronuncia giurisdizionale in oggetto.
Infatti, con la sentenza di cui sopra, la Corte Suprema non ha affatto affermato che debbano essere restituiti, sempre e comunque, regali anche di ingentissimo valore che abbiano depauperato il patrimonio del donante ma piuttosto, attraverso una corretta esegesi dell'art. 782 del codice civile, si è inteso affermare che regali di ingentissimo valore che superino le liberalità di uso fra amanti, in relazione alle loro condizioni reddituali e patrimoniali, debbano necessariamente essere compiuti, per acquistare forza di vittoriosa resistenza ad ogni richiesta di restituzione, con la forma solenne dell'atto pubblico a pena di nullità, ex art 782 c.c.
In tale ambito possono farsi rientrare nel novero delle obbligazioni naturali, di cui all'articolo 2034 c.c. per le quali non è ammessa la ripetizione di quanto è stato spontaneamente versato, soltanto quelle che sono uniformi agli usi e ai costumi e proporzionali alle condizioni economiche di chi le compie, in ragione specifica della natura dei rapporti che vi sono fra le parti e delle loro condizioni sociali.
Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, peraltro, la vicenda riguardava un quadro di Picasso di ingente valore ed un anello di brillante da 13 carati, oggetti di valore milionario, che comunque non si appartenevano agli sui abituali dei doni che avvenivano tra gli amanti in oggetto, pur considerato che l'uomo aveva un patrimonio plurimilionario e aveva l'abitudine di compiere regali di ingente valore.
La Corte ha ritenuto che però, nella vicenda in esame, l'entità dei regali è del tutto sproporzionata anche ai costumi invalsi tra gli amanti de quibus, condividendo quanto sul punto aveva asserito la Corte d'Appello di Milano (che aveva definito esservi "un vero iato" fra le abitudini regalizie e l'inusitato valore degli oggetti di cui alla controversia).
In motivazione si è osservato peraltro che la stessa spiegazione fornita dalla ricorrente per invocare la necessità di applicare il II° comma dell'art. 770 c.c. - cioè di qualificare quella ricezione come non donazione, quindi non necessitante di un atto pubblico a pena di nullità, dal momento che si era trattato di una liberalità in occasione di un servigio - cioè della organizzazione di una festa, aveva manifestato con totale certezza che quindi non si trattava di un uso, dal momento che in via del tutto eccezionale e per una ragione del tutto specifica era intervenuto quel regalo di così immenso valore.
In ogni caso – in conclusione afferma il Giudice di legittimità – anche la donazione remuneratoria, diversa da quella che si suole fare in occasione di servizi resi o comunque in conformità agli usi, richiede la forma solenne dell'atto pubblico, come da costante giurisprudenza.
I due argomenti enunciati dalla Suprema Corte appaiono risolutamente tranchants delle pretese della ricorrente; vi è solo da aggiungere che, per quanto concerne le elargizioni corrisposte al termine di una relazione sentimentale ( mentre certamente sono da annoverarsi come obbligazioni naturali quelle del convivente durante la convivenza per il sostegno fornito all'altro convivente) non vi è giurisprudenza del tutto univoca nel ritenerle obbligazioni naturali (infatti si segnala, inter alia, la sentenza 86/7064, secondo cui una relazione amorosa, sia pure prolungata, che sia stata intessuta senza promessa di matrimonio, non è idonea a produrre tra e parti diritti di alcun genere né comporta, in caso di interruzione, una qualsiasi giuridica responsabilità, in quanto essa sorge, si svolge e cessa con i connotati di una permanente e illimitata libertà reciproca ed è soltanto questa che, come estrinsecazione della persona, acquista rilevanza nel mondo del diritto…).
Dal che una conclusione.
L'amante che riceva regali di immenso valore, sproporzionati agli usi e al patrimonio del donante, richieda una formale donazione con atto pubblico, eventualmente asserendo che così sarà scolpito in atti formali la generosità del dono e l'obbligo giuridico della sua eterna riconoscenza…..