Le novità sul risarcimento danni da sinistri stradali
La nuova normativa ha l'obiettivo di evitare frodi e di migliorare il procedimento di risarcimento danni.
La legge 124/2017 introduce diverse novità sul tema del risarcimento dei danni da sinistro stradale. Quali sono le principali?
Con la conversione in legge del Ddl Concorrenza sono stati approvati grandi cambiamenti sulla disciplina del risarcimento danni legato agli incidenti stradali. La legge 124/2017 pubblicata in Gazzetta Ufficiale, infatti, ha introdotto e modificato alcuni aspetti che riguardano l'entità del danno, la prova nel processo e l'identificazione dei testimoni. Quali sono le principali novità sul risarcimento danni in tema di sinistro stradale?
Macrolesioni e microlesioni
La legge tende a unificare le tabelle per determinare il risarcimento danni. Nel caso delle "macrolesioni", ossia quei danni psichici e/o fisici tra dieci e cento punti percentuali di invalidità, verrà creata una tabella unica nazionale che indicherà la cifra del risarcimento corrispondente a ogni punto di invalidità. Anche per le "microlesioni", ossia i danni tra uno e nove punti percentuali di invalidità, sarà creata un'altra tabella specifica per il calcolo del risarcimento. In generale, le tabelle dovranno prendere in considerazione anche l'elemento dell'età del danneggiato. Durante il processo, inoltre, il giudice potrà aumentare l'entità del risarcimento del 30% nel caso delle macrolesioni e del 20% nel caso delle microlesioni, se vengono dimostrati in maniera certa i danni. Le tabelle verrano aggiornate ogni anno, secondi i dati dell'Istat.
Prova del danno e testimoni
Per poter richiedere il risarcimento danni, nel caso di lesioni lievi, sarà necessario sottoporsi a tutti gli accertamenti se i danni non sono chiaramente visibili. Una normativa più rigorosa, invece, riguarda l'identificazione dei testimoni. Per i danni su cose, il danneggiato dovrà indicare immediatamente i dati dei testimoni per poter ottenere il risarcimento durante il processo. In caso contrario, la Compagnia di assicurazione invierà una raccomandata entro 60 giorni dall'incidente e il danneggiato avrà a disposizione altri 60 per rispondere. A questa norma generale, però, si aggiungono diverse eccezioni legate all'impossibilità di identificare immediatamente i testimoni, al caso in cui siano stati identificati dalla polizia o che siano stati causati danni anche alle persone. Ciascun testimone, inoltre, per evitare abusi, potrà testimoniare solo un massimo di 3 volte nell'arco di 5 anni. La scatola nera, ossia quel dispositivo elettronico che, attraverso un gps, registra i dati del veicolo, inoltre, oltre a permettere di ricevere uno sconto sull'assicurazione, avrà pienamente valore di prova dinanzi al giudice nella richiesta del risarcimento. La sua installazione non è obbligatoria ma è a discrezione di ogni automobilista.
Sospetto di frode
Qualora la Compagnia di assicurazione riscontrasse almeno due parametri di significatività che fanno pensare a una frode, può non rispettare le tempistiche per l'offerta formale al danneggiato. Questo procedimento serve a evitare eventuali frodi e a condurre ulteriori esami che accertino l'incidente.
Cessione del credito al carrozziere
Il danneggiato ha la possibilità di cedere il credito nei confronti della Compagnia di assicurazione direttamente al carrozziere che riparerà direttamente il veicolo richiedendo l'indennizzo direttamente alla Compagnia. La legge stabilisce che, per ricevere l'indennizzo, il carrozziere dovrà presentare la fattura della riparazione.
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