Criteri della contabilità condominiale
Corte di Cassazione n. 454/2017: sufficiente l'intelligibilità della contabilità tenuta dall'amministratore del condominio ai fini della validità della delibera di approvazione del bilancio.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso di alcuni condomini i quali lamentavano l'inesistenza e la falsificazione di varie spese contenute nei bilanci consuntivi approvati, nonché la mancata esecuzione di alcuni lavori, evidenziando che i due precedenti amministratori del condominio furono a suo tempo stati revocati a causa di irregolarità compiute.
La Suprema Corte, richiamando la sentenza n. 666/1990, sottolinea che
«è priva di decisività la circostanza che i bilanci consuntivi approvati […] fossero stati predisposti da amministratori di seguito revocati giudizialmente».
Il provvedimento di revoca, infatti, produce effetti solo dopo che è inutilmente spirato il termine di 10 giorni (art. 740 c.p.c.) entro il quale l'interessato (l'amministratore) può proporre reclamo.
La Corte, poi, effettua un raffronto tra la contabilità del condominio e quella della società: la prima non deve necessariamente esser tenuta dall'amministratore con la stessa rigidità di criteri tipica della contabilità della società: per la validità della delibera di approvazione del bilancio è sufficiente, infatti, l'intelligibilità delle voci di entrata e di uscita. È l'assemblea condominiale che, in qualità di organo sovrano della volontà dei condomini, deve verificare l'opportunità delle decisioni prese dall'amministratore esercitando, così, il proprio diritto di voto. Non appartiene, infatti, alla competenza del giudice la valutazione nel merito delle delibere assembleari, potendo quest'ultimo limitarsi a valutare profili di legittimità.