Equitalia: fermo amministrativo e bene mobile registrato
Il bene oggetto del fermo è indispensabile per lavorare? Leggi qua.
Laddove il bene oggetto del fermo amministrativo sia da ritenersi necessario al lavoro e non risulta che vi siano beni analoghi tali da consentire comunque al debitore lo svolgimento della propria attività lavorativa, il bene non potrà essere sottoposto a fermo amministrativo.
II ricorrente assume che il fermo amministrativo sarebbe avvenuto sull'autovettura che egli utilizza quotidianamente per recarsi presso il luogo di lavoro che si trova a circa 24 km di distanza dalla propria abitazione; dunque, la procedura adottata da Equitalia sarebbe illegittima e ciò anche in ragione di quanto previsto dall'art. 62 del D.P.R. 602/13 e dall'art 52 del cosiddetto "Decreto del Fare".
La Commissione ha accolto il ricorso e annullato il suddetto fermo. I giudici hanno determinato che il ricorrente prestava la propria attività in qualità di lavoratore dipendente presso una azienda situata a una certa distanza dal Comune di residenza. I giudici hanno anche evidenziato che, non avendo altri mezzi per recarsi al lavoro, l'autovettura oggetto del fermo dovesse essere considerata a tutti gli effetti un bene strumentale, indispensabile per lo svolgimento dell'attività lavorativa.
Fonte: sentenza n. 9202/24/14 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, depositata il 29.10.15.
***Il ricorso viene accolto in quanto il D.L. n. 69/2013 (Decreto del fare convertito con modifiche nella Legge n. 98/2013) dispone l'impignorabilità dei beni strumentali ragione per cui l'autovettura non può essere oggetto di fermo in quanto utilizzata per produrre reddito da lavoro.
Fonte: sentenza n. 707/04/14 della Commissione Tributaria Provinciale di Parma, depositata il 01.12.14.