Il testamento olografo
Guida alla redazione di un testamento olografo: come scrivere un documento valido e non impugnabile in pochi passi.
Il testamento olografo è l'unico testamento ordinario per la cui redazione non è richiesto l'intervento del notaio o di terzi. Viene disciplinato dall'articolo 602 del codcie civile, che ne individua i requisiti di forma, previsti a pena di annullabilità o di nullità.
La datazione è prevista dal legislatore a pena di annullabilità: un testamento olografo non datato sarà annullabile entro 5 anni dalla data in cui le disposizioni testamentarie abbiano avuto esecuzione.
L'olografia è prevista dal legislatore a pena di nullità: un testamento olografo scritto non di pugno dal testatore anche in parte sarà nullo, e l'azione volta alla declaratoria di nullità del testamento non è soggetta a termini prescrizionali, sebbene si debbano tenere in conto le norme in tema di usucapione.
La sottoscrizione è il secondo dei requisiti formali di questo tipo di testamento che il legislatore ha previsto a pena di nullità. Ove un testamento olografo non sia sottoscritto dal testatore lo stesso sarà nullo, e non vi saranno termini per impugnarlo.
Più difficile è l'inquadramento di tutti i vizi di carattere sostanziale che possono affliggere il testamento olografo. Gli stessi non sono individuati in modo uniforme dal codice civile, ma rinvenibili in diverse norme all'interno dello stesso, con conseguenze diverse.
In primo luogo, chi redige un testamento olografo deve tenere in debito conto la presenza di eventuali legittimari: strettissimi congiunti a cui la legge riconosce diritti sul patrimonio ereditario del defunto. Gli stessi sono il coniuge, i figli o gli ascendenti ma solo in difetto di discendenti. Il testamento in cui venga disposto in spregio ai diritti di legittima dei legittimari non sarà certo nullo, né annullabile, ma le disposizioni contenute al suo interno che siano lesive dei diritti dei legittimari saranno riducibili attraverso l'apposita azione di riduzione.
Il codice civile, per quanto attiene alla capacità a disporre per testamento, ha sancito all'articolo 591 quali siano i soggetti che non possano disporre validamente per testamento, a pena di annullabilità dello stesso.