Incidente stradale: quali responsabilità per chi assiste?
Cosa succede, invece, se siamo noi ad aver causato in qualche modo l’incidente?
Chi ha la sfortuna di assistere a un incidente stradale, secondo la legge (ad esempio il Codice della Strada), ha delle responsabilità precise. Quali sono? Ecco le principali.
Omissione di soccorso: il secondo comma dell’articolo 593 del Codice penale sancisce che: “Alla stessa pena [reclusione fino a un anno o con la multa fino a duemilacinquecento euro] soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso all’Autorità”. Nonostante ciò, se a causa di questa condotta deriva una lesione personale, la pena è aumentata; se ne deriva la morte, la pena è raddoppiata.
Cosa succede, invece, se siamo noi ad aver causato in qualche modo l’incidente? Secondo l’articolo 189 del Codice della Strada, intitolato “Comportamento in caso di incidente”, “L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona”. In più, lo stesso articolo precisa altri obblighi per le persone coinvolte in un incidente, come, ad esempio:
- adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l'accertamento delle responsabilità;
- fornire le proprie generalità, nonché le altre informazioni utili, anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate;
- l'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno.
Rendere testimonianza: chi è stato vittima di un incidente stradale può decidere di intraprendere un processo civile, per richiedere il risarcimento danni, o penale, per querelare il colpevole del reato. In questo caso, se presenti durante il sinistro stradale, sono di grande importanza i testimoni. Cosa succede se decidono di non presentarsi all’udienza?
Nel processo civile, se il testimone non si presenta, il giudice istruttore può ordinare una nuova intimazione o disporne l’accompagnamento all’udienza stessa o ad altra successiva. Tuttavia, come specifica l’articolo 255 del codice di procedura penale: “Con la medesima ordinanza lo condanna a una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro. In caso di ulteriore mancata comparizione senza giustificato motivo, il giudice dispone l'accompagnamento del testimone all'udienza stessa o ad altra successiva e lo condanna a una pena pecuniaria non inferiore a 200 euro e non superiore a 1.000 euro”.
Ben peggiori sono le conseguenze per il testimone che decide di non presentarsi al processo penale. Secondo l’articolo 133 del codice di procedura penale, infatti, in questo caso “il giudice può ordinarne l'accompagnamento coattivo e può altresì condannarli, con ordinanza, al pagamento di una somma da cinquantuno euro a cinquecentosedici euro a favore della cassa delle ammende nonché alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa”.
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