Le novità della depenalizzazione

Questa riforma trasforma diversi reati penali in illeciti amministrativi e civili.

6 FEB 2017 · Tempo di lettura: min.
Le novità della depenalizzazione

I decreti legislativi nn.7 e 8 del 15 gennaio 2016 mettono in atto una riforma del sistema penale attraverso la depenalizzazione.

Con la legge n.67 del 28 aprile 2014 è stata delegata al Governo un'opera di depenalizzazione per trasformare alcuni reati in illeciti amministrativi e civili puniti attraverso sanzioni pecuniarie. La legge è stata messa in atto attraverso i decreti legislativi nn.7 e 8 del 15 gennaio 2016. Questa riforma del sistema penale ha l'obiettivo di alleggerire e velocizzare il lavoro giudiziario. I risultati di questi decreti si potranno valutare nel medio-lungo periodo quando si saranno superati le difficoltà iniziali legati alla riorganizzazione.

Quali sono le novità apportate dai decreti? Quali reati passano ad essere illeciti civili o amministrativi? Ecco alcune trasformazioni applicate dai due decreti legislativi:

Il decreto n.8

Secondo questo decreto, vengono depenalizzati tutti quei reati per i quali era prevista una sanzione o un'ammenda. Questa norma non vale per i reati inclusi nel codice penale ed espressamente esclusi dai decreti. Vengono inclusi, invece, alcuni reati previsti dal codice penale, fra cui:

  • atti osceni (art. 527);
  • pubblicazioni e spettacoli osceni (art. 528);
  • rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto (art. 652);
  • abuso della credulità popolare (art. 661);
  • rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive (art. 668);
  • atti contrari alla pubblica decenza (art. 726).

A questi reati si applica una pena pecuniaria amministrativa (generalmente da un minimo di euro 5.000 ad un massimo di euro 50.000) secondo quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. Quanto stabilito dal decreto si applica anche a tutte quelle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore del decreto, il 6 febbraio 2016, a meno che non ci sia una sentenza irrevocabile.

Il decreto, inoltre, indica una serie di reati che, essendo inseriti in leggi speciali, non verranno toccati dalla depenalizzazione:

  • edilizia e urbanistica;
  • ambiente, territorio e paesaggio;
  • alimenti e bevande;
  • proprietà intellettuale ed industriale;
  • salute, sicurezza nei luoghi di lavoro e sicurezza pubblica;
  • giochi d'azzardo e scommesse;
  • armi ed esplosivi;
  • elezioni e funzionamento dei partiti.

Il decreto n.7

Questo decreto abroga diversi reati previsti dal codice penale, trasformando le pene in sanzioni pecuniarie civili, fra cui:

  • falsità di scrittura privata (art. 485);
  • falsità in foglio firmato in bianco (art. 486);
  • ingiuria (art. 594);
  • sottrazione di cose comuni (art. 627);
  • appropriazione di cose smarrite, del tesoro e di cose avute per errore o caso fortuito (art. 647)

In questo caso, il decreto presenta sanzioni pecuniarie civili che variano da euro cento a euro ottomila o da euro duecento a euro dodicimila. Anche in questo caso, quanto stabilito dal decreto si applica anche a tutte quelle violazioni commesse prima del 6 febbraio 2016, a meno che non ci sia una sentenza irrevocabile.

Per valutare l'entità di queste sanzioni, il decreto ha stabilito i seguenti criteri:

  • gravità della violazione;
  • reiterazione dell'illecito;
  • arricchimento del soggetto responsabile;
  • opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze dell'illecito;
  • personalità dell'agente;
  • condizioni economiche dell'agente.

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