RECUPERO CREDITI IN ITALIA
Lo Studio Legale TIL assiste i propri clienti per il recupero del credito, curando gli interessi sia di aziende, istituti di credito e condomini che di privati, in Italia e all'estero.
Il team di avvocati specializzati dello studio Legale Internazionale The Italian Lawyer, offre la propria consulenza ed assistenza in materia di recupero del credito curando gli interessi non solo di aziende, istituti di credito ed amministrazioni di condominio, ma anche dei privati, operanti sia in Italia che all'estero.
Di seguito, viene descritta la procedura di recupero a norma dell'ordinamento giuridico nazionale.
CASI IN CUI PROCEDERE AL RECUPERO DEL CREDITO
Credito fondato su fattura;
Credito fondato su titolo di credito;
Credito fondato su contratto;
Credito fondato su sentenza;
COME OTTENERE IL PROPRIO CREDITO
Gli avvocati dello studio legale TIL valutano singolarmente ogni caso e, ove possibile, tentano di risolvere bonariamente la questione, al fine di ridurre i costi ed i tempi per il proprio cliente.
Recupero Credito Stragiudiziale
Dopo avere valutato positivamente la documentazione fornita dal cliente, gli avvocati dello studio legale TIL, esperti in materia, provvedono ad inviare al debitore una formale lettera di messa in mora.
Con la messa in mora, comunicata tramite raccomandata A/R, o PEC (se soggetto pubblico o impresa), il debitore è informato che se non provvederà a saldare il proprio debito entro la data indicata nel documento, si procederà nei suoi confronti giudizialmente.
Dalla costituzione in mora deriva una serie di effetti:
inizio della decorrenza degli interessi moratori;
interruzione dei termini di prescrizione del credito;
obbligo per il debitore all'eventuale risarcimento del danno.
Qualora, a seguito della costituzione in mora e del tentativo di conciliazione bonaria, il creditore non riuscisse ad ottenere il pagamento di quanto intimato, entro i termini stabiliti, si sarà costretti ad abbandonare la fase stragiudiziale, intraprendendo quella giudiziale, al fine di ottenere un titolo per procedere al recupero forzato del credito.
Recupero Credito Giudiziale
Con il ricorso in tribunale il creditore ottiene un titolo esecutivo idoneo al recupero forzoso del credito anche tramite il pignoramento dei beni del debitore.
Nello specifico, le azioni possibili dipendono dal titolo di credito vantato:
per crediti che non sono incorporati nei titoli di credito elencati dalla legge (ad esempio cambiali o assegni) ma sono comunque documentabili, è possibile attivare il ricorso per decreto ingiuntivo;
in caso invece di titoli di credito, il recupero del credito diventa immediatamente esecutivo alla sua scadenza, il che significa che vengono attivate delle procedure dedicate a detti titoli di credito, che giungono fino al pignoramento e alla vendita forzata dei beni del debitore.
Nel primo caso, se il credito vantato è certo, liquido, esigibile e fondato su prova scritta, il creditore può rivolgersi al giudice e richiedere l'emissione di un decreto ingiuntivo ("D.I."). Si tratta di un provvedimento (da notificare per mezzo di ufficiale giudiziario entro 60 giorni dalla emissione, pena l'inefficacia) che ingiunge al debitore di pagare la somma dovuta, entro 40 giorni dalla notifica del decreto, avvertendolo altresì che entro il medesimo termine può proporre opposizione e che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.
COSA PUÒ FARE IL DEBITORE?
Una volta ricevuta la notifica del decreto, il debitore può:
eseguire immediatamente la prestazione;
in caso di somme di denaro, può chiederne la rateizzazione;
può opporsi al decreto con atto di citazione presso l'ufficio giudiziario che ha emesso il decreto.
In caso di opposizione, il Giudice verificherà se ci sono le condizioni per sospendere l'efficacia esecutiva del D.I., se già concessa, oppure di concederla. Ad ogni modo, quest'azione dà il via al contraddittorio.
Sarà quindi necessaria una sentenza di conferma o revoca del decreto ingiuntivo.
Se l'inadempimento dovesse persistere anche dopo la sentenza di condanna a conclusione del giudizio di opposizione, il creditore, munito di un titolo esecutivo giudiziale, può procedere con l'esecuzione forzata.
CONSEGUENZE DEL DECRETO INGIUNTIVO – ESECUZIONE FORZATA
Se il debitore non propone opposizione al decreto ingiuntivo e non provveda a sanare il suo debito nei 40 giorni prescritti dalla legge, o in caso di sentenza di conferma del D.I., il creditore può chiedere al giudice di apporre la formula esecutiva sulla copia del decreto ingiuntivo notificato e redigere, sulla base di esso, il precetto.
Tale atto contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal decreto ingiuntivo esecutivo entro un termine non minore di 10 giorni, con l'avvertimento che in difetto si procederà a esecuzione forzata.
Il precetto diviene inefficace se questa non è avviata entro massimo 90 giorni dalla sua notificazione.
Di norma l'esecuzione forzata inizia con il pignoramento, ovverosia con un'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato, i beni che si assoggettano all'espropriazione ed i frutti di essi.
FORME DI PIGNORAMENTO
All'interno del nostro ordinamento giuridico, si distinguono 3 forme di pignoramento che il creditore ha a disposizione per far valere il suo credito:
– Il pignoramento mobiliare
– il pignoramento immobiliare
– Il pignoramento presso terzi