Disdire un contratto: come farlo in stato di pericolo o di lesione
Che cos'è la rescissione di un contratto e, soprattutto, quando si può sciogliere un contratto quando una delle parti è in stato di pericolo o per lesioni.
Vi siete mai chiesti se sia possibile recedere da un contratto, sebbene sia già stato firmato, senza dover pagare delle penali? In questo articolo spieghiamo delle casistiche specifiche che trattano della recessione di un contratto in stato di pericolo o di lesione. Ma, prima, è importante spiegare che cosa sia un contratto!
Che cos'è un contratto?
Prima di tutto, spieghiamo che cos'è un contratto: è un accordo, verbale o scritto, nel quale due o più persone acconsentono a obbligarsi, l'una nei confronti dell'altra, a dare una cosa o a prestare un servizio. Nei contratti si può pattuire qualunque cosa, sempre e quando non siano contrari alle leggi, alla morale e all'ordine pubblico. I contratti sono leggi tra le parti che sono obbligate al suo adempimento, così come i rispettivi eredi (eccetto in caso di obbligazioni non trasmissibile).
È possibile disdire o recedere da un contratto?
Il nostro Codice Civile permette che, in determinate occasioni, i contratti validamente stipulati possano rescindersi, cioè, possano smettere di avere effetto, facendo in modo che le parti debbano restituire ciò che fu oggetto del contratto.
Per esempio, se compriamo una casa potremo rescindere il contratto se si rispettano le condizioni legali: possiamo restituire la casa e possono restituirci i soldi. Tuttavia, se l'oggetto del contratto sono semi che abbiamo già piantato non si potranno restituire e per questo non si potrà rescindere il contratto.
Nel caso in cui pensiamo di essere danneggiati economicamente da questo tipo di contratti, possiamo richiedere il risarcimento dei danni causati, però mai la rescissione. Allo stesso modo, se l'oggetto del contratto si trova in mano di terzi che l'hanno acquisito in buona fede, non ci potrà essere una rescissione.
Come si può recedere da un contratto?
La soluzione più semplice sarebbe quella del mutuo consenso, ossia quando tutte le parti firmataria sono d'accordo per far cessare gli effetti del contratto già sottoscritte. Ovviamenete, questo accordo deve essere messo per iscritto se anche il contratto precedente era cartaceo.
In generale, sebbene, come già detto, il contratto potrebbe essere anche verbale, si consiglia sempre che si lasci sempre una traccia scritta dell'intesa del mutuo consenso.
E se non ci fosse mutuo consenso? Come posso disdire un contratto?
Certamente: sebbene non ci sia mutuo accordo, ci sono comunque altre maniere per recedere da un contratto. Si parla, in questo caso, della recessione unilaterale, ossia quando solo una delle parti firmatarie vuole sciogliere il contratto precedentemente firmato.
La legge ci dice che questa recessione può avvenire quando l'inadempimento da una delle parti è grave, quando quindi non avviene una prestazione essenziale che era prevista dal contratto stesso.
Dovrà essere un giudice colui che può dichiarare sciolto un contratto per questo inadempimento grave.
Rescissione del contratto in stato di pericolo o per lesione
Vi sono delle tipologie di scioglimento dei contratti che vengono resi inefficaci dagli Artt. 1447-1452 del Codice Civile: stiamo parlando della rescissione del contratto in stato di pericolo o per lesione.
Il primo tipo di disdetta del contratto è previsto dall'Art. 1447: si parla del contratto concluso in stato di pericolo.
Secondo il Codice Civile, infatti: "Il contratto con cui una parte ha assunto obbligazioni a condizioni inique, per la necessità, nota alla controparte, di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona (2045), può essere rescisso sulla domanda (2652) della parte che si è obbligata" (Art. 1447).
Questo avviene, quindi, quando le condizioni del contratto sono inique e questa iniquità è stata imposta dalla necessità di salvare sé stessi o gli altri dal pericolo di un danno grave alla persona. Inoltre, il giudice potrà assegnare una ricompensa all'altra parte per le prestazioni effettuate.
Rescissione del contratto per lesione
LArt. 1448 ricorda che: "Se vi è sproporzione tra la prestazione (att.166) di una parte e quella dell'altra, e la sproporzione è dipesa dallo stato di bisogno di una parte, del quale l'altra ha approfittato per trarne vantaggio, la parte danneggiata può domandare la rescissione del contratto. L'azione non è ammissibile se la lesione non eccede la metà del valore che la prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata aveva al tempo del contratto" (Art. 1448).
In questo caso può esistere lo scioglimento del contratto per lesione.
La lesione deve essere contemporanea e attuale e deve, inoltre, eccedere la metà del valore che la prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata aveva al tempo del contratto.
Quando posso recedere da un contratto per stato di pericolo o lesione?
Per poter avere valore, l'azione di rescissione deve avvenire entro un anno la conclusione del contratto. Il Codice Civile, infatti, specifica:
"L'azione di rescissione si prescrive in un anno dalla conclusione del contratto; ma se il fatto costituisce reato, si applica l'ultimo comma dell'Art. 2947" (Art. 1449).