Sinistro stradale: chi paga le spese legali?
Nella fase stragiudiziale di richiesta di risarcimento a seguito di sinistro stradale andrà riconosciuto il ristoro - a carico dell'assicurazione - delle spese per l'attività del difensore.
In materia di sinistri stradali al danneggiato capita molto spesso di interfacciarsi direttamente con l'assicurazione, senza l'ausilio di un legale, per ottenere il risarcimento dei danni subiti. Questo atteggiamento è però nella maggior parte dei casi sconsigliabile poiché il danneggiato ha diritto ad avere un'assistenza tecnica che di norma non necessita di alcun esborso, poiché rimane a carico dell'assicurazione.
Secondo recente e costante giurisprudenza (ex multis: Giudice di Pace di Monza – sentenza 236/2012) il diritto dell'assicurato all'assistenza da parte di un legale di propria fiducia è imprescindibile e trova il suo fondamento legislativo nel diritto di difesa, costituzionalmente garantito. L'intervento stragiudiziale di un professionista è necessario non solo per dirimere eventuali divergenze su punti specifici della controversia, ma soprattutto per garantire già da questa prima fase la regolarità del contraddittorio, posto che l'istituto assicuratore, non solo è economicamente più forte, ma anche tecnicamente organizzato e professionalmente attrezzato per affrontare tutte le problematiche in materia di risarcimento del danno.
Inoltre l'articolo 3 del D.M. 20/7/2012 n. 140 e s.m. (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27) riconosce espressamente l'attività stragiudiziale come liquidabile dal Giudice, quale autonoma voce di danno (in tal senso si veda anche Giudice di Pace di Milano, sent. 6179/2016; Giudice di Pace di Torino, sentenza nr. 9282/12; Trib. Roma sent. 130/2010) e quindi, laddove l'assicurazione non riconoscesse le competenze del legale intervenuto, tale richiesta ben potrebbe essere rivolta al Giudice anche in via autonoma - ovvero anche nel caso in cui l'assicurazione avesse rimborsato tutti i danni ad eccezione delle sole competenze del legale.
In conclusione: in virtù del dettato normativo - D.M. 140/2012 e s.m., D.M. 55/2014 e s.m. - nonché del costante orientamento giurisprudenziale (a tal proposito si vedano anche : Corte di Cassazione Sezioni Unite, 24 giugno 2008, n. 26973, Cass. civ. Sez. III, 02-02-2006, n. 2275 e Cass. civ. Sez. III, 21-01-2010, n. 997) nella fase stragiudiziale di richiesta di risarcimento a seguito di sinistro stradale andrà riconosciuto il ristoro delle spese per l'attività del difensore.