Violenza privata e liti di parcheggio
Bloccare la strada ad un auto è reato? Il conducente che ostacola l'uscita da un parcheggio di altra vettura durante un diverbio non commette il reato di violenza privata ex art. 610 c.p.
In un procedimento di fronte al Tribunale di Firenze il mio cliente era stato accusato di aver compiuto il reato di violenza privata ex art 610 c.p. perchè durante una lite causata da un parcheggio errato aveva bloccato l'uscita dell'auto di un altro automobilista.
Quest'ultimo in realtà aveva bloccato il passaggio pedonale e questo aveva scatenato l'ira del mio assistito. Ai fini dell'integrazione del delitto di violenza privata (art. 610 cod. pen.) è necessario che la violenza o la minaccia costitutive della fattispecie comportino la perdita o la significativa riduzione della libertà di movimento o della capacità di autodeterminazione del soggetto passivo cioè l'altro automobilista, quello che aveva bloccato il passaggio pedonale.
Prendendo spunto da tale principio espresso a più riprese dalla Cassazione è stata richiesta immediatamente la declaratoria di non luogo a procedere per insussistenza dei requisiti del reato producendo una foto, fatta col cellulare dell'imputato da cui si poteva vedere che la sua vettura era a mezzo metro dall'altra e che quindi il soggetto passivo con una semplice manovra avrebbe potuto andarsene. Quindi nessuna violazione della libertà di movimento era stata posta in essere, al massimo avrebbe potuto esserci una difficoltà nell'uscita dal parcheggio che è ovviamente penalmente irrilevante.
In virtù del principio di offensività, i comportamenti che, pur costituendo violazioni di regole deontologiche, etiche o sociali, si rivelino inidonei a limitare la libertà di movimento, o ad influenzarne significativamente il processo di formazione della volontà non costituiscono i requisiti minimi necessari per integrare il reato contestato.
Il Tribunale di Firenze ha accolto questa ricostruzione e conseguentemente ha assolto l'imputato. Quindi in definitiva bloccare la strada non è violenza privata e conseguentemente il conducente che pone in essere tale comportamento non commette il reato di cui all'art. 610 c.p. Per approfondimenti si veda anche l'ultima sentenza della Cassazione in tema di esclusione della fattispecie penale (sent.1786/17)
Avv. Jacopo Pepi