RC AUTO: GLI EFFETTI DELLE MISURE URGENTI. DAL D.L. 2 MARZO 2020 N. 9 AL DECRETO "CURA ITALIA".
Tra le misure urgenti adottate dal Governo connesse all'emergenza Coronavirus rientra la possibilità di sospensione del pagamento delle polizze RC auto obbligatorie.
Tra le misure urgenti adottate dal Governo connesse all'emergenza Coronavirus rientra la possibilità di sospensione del pagamento delle polizze RC auto obbligatorie.
Un iniziale intervento in materia si è avuto già ad inizio mese con il D.L. 2 marzo 2020 n. 9, che ha introdotto le misure di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese negli 11 comuni che per primi sono stati identificati come "zona rossa".
Nello specifico l'art. 5 ha previsto, per i proprietari dei veicoli aventi residenza, sede legale o sede operativa in questi luoghi, la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020, con possibilità di pagamento a far data dal 1 maggio 2020, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi.Non è però stato chiarito quali siano le modalità per poter usufruire di tale beneficio.Sembrerebbe semplicemente che, di fatto, non ci sia alcuna richiesta da avanzare ma che l'agevolazione si applichi in maniera automatica se la scadenza della propria polizza (o rata di frazionamento) rientra nel periodo sopra indicato.
Con il successivo e recentissimo D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. "Cura Italia") ci si aspettava che il Governo adottasse misure similari anche per le altre zone d'Italia essendo di fatto state eliminate le zone rosse ed estese le misure di contenimento a tutto il territorio nazionale.Ma non è stato così.
Nel decreto, infatti, non è stata prevista alcuna sospensione dei pagamenti per le assicurazioni obbligatorie per auto e moto, ma solo un allungamento, fino alla data del 31 luglio 2020, dei 15 giorni di tolleranza (già previsti per legge) a 30, durante i quali l'RC continuerà a coprire il guidatore - anche dopo la sua naturale scadenza - prima che subentri la nuova polizza (art. 125 D.L. 17 marzo 2020 n. 18).
Una precisazione di non poco peso: i 30 giorni sono validi per la sola copertura RC obbligatoria; se il premio non viene pagato, quindi, non sono valide le eventuali garanzie aggiuntive stipulate (es. furto e incendio, assistenza legale, infortuni conducente....).