Ritardo del volo: il guasto tecnico non salva la compagnia
I problemi tecnici emersi in occasione della manutenzione degli aeromobili, o a causa di una carenza di manutenzione, non possono costituire di per sé «circostanze eccezionali» ex articolo 5.
I guasti tecnici dell'aereo possono essere considerati quali circostanze «eccezionali» ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004 unicamente se sono collegate ad un evento che non sia inerente al normale esercizio dell'attività del vettore aereo in questione e sfugga al suo effettivo controllo per la sua natura o per la sua origine (v., in tal senso, sentenza Wallentin-Hermann, C-549/07, EU:C:2008:771, punto 23).
Ne deriva che, nell'esercizio della loro attività, i vettori aerei devono regolarmente far fronte a problemi tecnici inevitabilmente connessi al funzionamento degli aeromobili. Così, i problemi tecnici emersi in occasione della manutenzione degli aeromobili, o a causa di una carenza di manutenzione, non possono costituire di per sé «circostanze eccezionali» ex articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004 (v., in tal senso, sentenza Wallentin-Hermann, C-549/07, EU:C:2008:771, punti 24 e 25).
Si può parlare di "circostanze eccezionali" solo nel caso in cui il costruttore degli apparecchi che costituiscono la flotta del vettore aereo in questione, o una competente autorità, rivelasse che tali apparecchi, già in servizio, presentano un vizio occulto di fabbricazione che incide sulla sicurezza dei voli. Così sarebbe altresì in presenza di danni causati agli aeromobili da atti di sabotaggio o di terrorismo (v., in tal senso, sentenza Wallentin-Hermann, C-549/07, EU:C:2008:771, punto 26).
In definitiva le Compagnie aeree dovranno (quasi) sempre indennizzare i passeggeri che abbiano subito un ritardo superiore alle 3 ore o una cancellazione del volo per "guasti tecnici".